Sono state rese note dal Coni le motivazioni della bocciatura del Chievo. Ora si andrà al TAR.
In particolare si legge: “Come osservato di recente, “il beneficio non si produce automaticamente ma viene «concesso» con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo”, ciò che è – del resto – espressamente contemplato dalla disposizione censita; “pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio” (Tar Umbria, sez. I, 31 luglio 2019, n. 455; una convergente affermazione di principio secondo cui “l’eventuale rateizzazione del debito pu produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire
dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” è contenuta altresì nella giurisprudenza di questo Collegio: si v. Sez. un., dec. 19 febbraio 2016, n. 9; Id., decisione 3 agosto 2015, n. 31). Si tratta, conclusivamente, di circostanza che vale anche a togliere ogni
rilevanza all’attività unilateralmente realizzata in data 28 giugno 2021 dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato”.
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