Ecco il comunicato che spiega il motivo per cui è stato respinto il ricorso del Chievo dalla Figc.
Di seguito le motivazioni del consiglio federale della Figc che ha sancito la momentanea esclusione del Chievo alla prossima Serie B.
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021.
Si premette che, in ragione dell’istruttoria condotta e delle risultanze rese note dall’Agenzia delle Entrate, alla data del 28 giugno u.s., le procedure di pagamento rateale relative all’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche concernenti il primo ed il secondo trimestre del periodo d’imposta 2019 e quelle concernenti l’Iva dovuta riferita ai periodi d’imposta 2014-2018, non esplicano più efficacia.
In ragione dell’intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale in precedenza in itinere, quindi – alla data del termine perentorio previsto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) – la società non ha ritualmente adempiuto all’obbligo di pagamento dei debiti fiscali di seguito descritti:
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019;
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2018;
– Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2017;
– Iva relativa al periodo d’imposta anno 2016;
– Iva relativa al periodo d’imposta anno 2015;
– Iva relativa al periodo d’imposta anno 2014.
Per doverosa completezza si segnala che, per quanto riguarda l’Iva dovuta per i periodi d’imposta 2014-2018 – pur avendo la società presentato una istanza di rateazione (articolata su 72 rate) ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 allo spirare del termine prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il menzionato 28 giugno 2021) pur avendo corrisposto una rata determinata nel proprio quantum in autonomia – il competente Agente della Riscossione non ha in realtà ancora riscontrato in alcun modo tale istanza né ha trasmesso il rituale piano di ammortamento. Di talché, al 28 giugno 2021, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.
Del pari ed ugualmente per completezza si segnala che, per quanto concerne il menzionato debito Iva 2019 – pur avendo la società provveduto a corrispondere alla data del 28 giugno 2021 le rate scadute ed in precedenza non tempestivamente corrisposte a fronte di una rateazione in itinere – l’intervenuta decadenza della procedura già esperita ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 rende dovuto il relativo debito tributario nella propria interezza. Il che impedisce di considerare la posizione della società
regolare in relazione ai pertinenti obblighi di pagamento.
– constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;
– esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:
Si premette che nel proprio ricorso la Società ha sviluppato plurime considerazioni circa le procedure di rateizzazione previste dal vigente ordinamento e circa i relativi provvedimenti emergenziali che hanno interessato la pertinente disciplina anche per quanto attiene all’attività di esecuzione coattiva. Tuttavia, l’analisi normativa condotta dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l’oggettività dell’inadempimento contestato con la richiamata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1) la quale trae origine dalla pacifica intervenuta decadenza di talune procedure di rateizzazione già in itinere per le quali non sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pagamento prescritti.
Tale circostanza comporta che, alla data del 28 giugno u.s. rilevante ai fini del procedimento ammissivo, i debiti oggetto della censura mossa con la menzionata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1)
non potessero essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale.
Al riguardo il ricorso della Società non offre elementi di segno contrario rispetto a questa ricostruzione (né postula principi di diritto tali da indurre ad una rimeditazione della precedente decisione) ma, al contrario, recita ex professo che “(…) occorre rilevare che nella fattispecie che ci occupa la Società, a seguito della notifica degli avvisi di irregolarità (atto iniziale), ha avuto accesso
alla rateizzazione del debito tributario, salvo poi incorrere nella decadenza per effetto di mancati
versamenti intervenuti”.
Ad avviso della Co.Vi.So.C., pertanto, l’assenza di rateazioni ritualmente in essere alla prescritta data del 28 giugno u.s. in relazione ai debiti tributari già oggetto di contestazione (cit. all. 1) appare
difficilmente controvertibile ed anzi è ammessa dalla stessa Società che infatti ha formulato una specifica richiesta solo nell’ultimo giorno utile.
Per completezza le considerazioni sviluppate dalla Società in sede di impugnazione circa il fatto che le procedure di rateazione oggetto di decadenza sarebbero quelle conseguenti alla ricezione di
comunicazioni di irregolarità ai sensi del D.Lgs. 462/97 (cosiddetti avvisi bonari) e non quelle conseguenti alla ricezione di cartelle di pagamento non appaiono tali da incidere sull’oggettività
dell’inadempimento contestato.
A prescindere, infatti, dagli adempimenti di iscrizione a ruolo e di esecuzione coattiva menzionati dalla Società in sede di impugnazione e dalla contestualizzazione degli stessi alla luce della disciplina emergenziale, infatti, ciò che appare palese nella fattispecie concreta è l’avvenuta decadenza delle procedure di rateazione in essere (una circostanza peraltro – come detto – confermata dalla ricorrente medesima). Da ciò consegue che lo sviluppo argomentativo del ricorso della Società in ordine agli adempimenti in materia di iscrizione a ruolo e successiva notifica delle cartelle di pagamento non esclude che alla data di riferimento – venuto meno l’adempimento rateale già in essere – i pertinenti debiti fiscali dovessero considerarsi irrimediabilmente scaduti, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti di rateazione da concedersi da parte dell’Agente della Riscossione (il quale, peraltro, per quanto consta documentalmente non parrebbe che si sia ancora espresso in proposito).
– tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
– su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale
h a d e l i b e r a t o
di respingere il ricorso della società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2021/2022.